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- LACCERTAMENTO
Quando il decesso avviene nellabitazione del defunto, la costatazione del decesso è fatta dal medico curante il quale, individuata lorigine, ne denuncia la causa al Sindaco.
Laccertamento effettivo della morte compete al medico necroscopo in veste di pubblico ufficiale.
Tale visita necroscopica deve essere effettuata dopo 15 ore dal decesso ed entro 30 ore.
- LA DICHIARAZIONE DI MORTE
La dichiarazione di morte deve essere fatta, entro 24 ore dal decesso, allufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Tale dichiarazione compete ad uno dei congiunti del defunto o a persona con questi convivente oppure ad un loro delegato.
- LA SORVEGLIANZA DEL CADAVERE
Allo scopo cautelativo di non impedire possibili manifestazioni di vita, il seppellimento delle salme deve essere preceduto da un periodo di osservazione, che nei casi normali è di 24 ore. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano sospetti di morte apparente, losservazione deve essere protratta sino a 48 ore.
- IL TRASPORTO DELLA SALMA
Il trasporto della salma dal luogo in cui è avvenuto il decesso a quello nel quale avrà definitiva dimora è regolato da una normativa ben precisa e richiede lautorizzazione del Sindaco.
- LA DESTINAZIONE FINALE
Riguardo la sepoltura è opportuno innanzitutto sapere che ogni Comune ha un proprio Cimitero dove ricevere:
- le salme di persone decedute sul proprio territorio, anche se residente in altre località;
- le salme di coloro che, pur residenti nel Comune, sono morti altrove;
- le salme degli aventi diritto al seppellimento in cappella o loculo privato esistente allinterno del Cimitero.
Tutte queste incombenze vengono generalmente svolte dall'impresa funebre delegata dai congiunti del defunto.
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