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Le salme possono essere inumate nella nuda terra, o tumulate in loculi, tombe o cappelle, oppure cremate. Inumazione e tumulazione sono sistemi di sepoltura previsti dal regolamento di Polizia Mortuaria e comunemente adottati nel nostro paese. Tuttavia, da un certo tempo a questa parte, per far fronte alla carenza di aree cimiteriali, oltre che per scelte personali, nei grandi centri si va sempre più diffondendo la cremazione. Linumazione, la tumulazione e la cremazione sono regolate da norme specifiche tecnicosanitarie per la salvaguardia delligiene pubblica e della contaminazione ambientale.
- LINUMAZIONE
di un cadavere in terra è finalizzata a rendere più rapida possibile la trasformazione delle materie organiche in sali minerali. Per facilitare il processo, il cadavere viene collocato in una bara di legno leggero, facilmente decomponibile. Il periodo di mineralizzazione del cadavere avviene normalmente nellarco di dieci anni. Linumazione dei cadaveri è prevista in aree a tale scopo obbligatoriamente predisposte.
- LA TUMULAZIONE
del cadavere in loculo, in tomba o in cappella privata, di contro, è finalizzata a conservare più a lungo le spoglie mortali e la sepoltura stessa. A tale scopo la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, luna di legno e laltra di metallo ed ermeticamente sigillata. Il periodo di conservazione di un cadavere in un loculo, in una tomba o in una cappella varia a seconda del tipo di concessione ottenuta dal Comune. La concessione in uso dei loculi e delle altre sepolture private è a pagamento secondo una tariffa fissata dallautorità comunale, così pure come il periodo di concessione.
- LA CREMAZIONE
di un cadavere prevede lincenerimento dello stesso per mezzo di combustione e la raccolta delle ceneri in unapposita urna. Sebbene la legge N. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di Cremazione e Disposizione sulle Ceneri), prevede anche la dispersione delle ceneri in luoghi privati, lontani dai centri abitati, nei tratti di mare, di laghi o di fiumi liberi da natanti e manufatti o comunque la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari, non essendo ancora stati emanati i regolamenti attuativi (per lo meno nella nostra regione) le urne contenenti le ceneri non possono essere custodite dai familiari del defunto presso il loro domicilio, ma devono essere accolte in un apposito edificio predisposto allinterno del cimitero o in sepoltura o in cappelle funerarie private. Di fatto anche la nuova legge regionale delle Marche n.3 del 1 febbraio 2005 mancando anchessa dei regolamenti attuativi non modifica quella che è la legge nazionale sopraccitata, lasciando per ora tutto invariato, in attesa della nuova legge nazionale che regolamenterà tutto il comparto funerario e che dovrebbe essere approvata a breve dal parlamento. Per ora quindi la dispersione delle ceneri è consentita solamente nel cinerario comune del cimitero dove le ceneri verranno conservate in perpetuo e in forma collettiva. La cremazione, è servizio pubblico a pagamento secondo tariffe che sono stabilite dallo Stato. Deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto da tutti i parenti più prossimi dello stesso grado. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti a società di cremazione, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dallassociato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente della società di cremazione.
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